Regolamento UE 2025/40 sugli Imballaggi: obblighi, responsabilità e scadenze per le imprese
Il nuovo quadro normativo europeo rivoluziona le regole sul packaging. Dal 12 agosto 2026 non è più sufficiente la conformità alla vecchia Direttiva. Cosa devono sapere produttori, importatori e distributori.
GIUGNO 2026·DIRITTO AMBIENTALE·8 MINUTI DI LETTURA
Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/40, l'Unione Europea abbandona il modello delle direttive e adotta uno strumento direttamente vincolante in tutti gli Stati membri. Le imprese hanno tempo fino al 12 agosto 2026 per adeguarsi: una scadenza imminente che non ammette ulteriori rinvii.
Il contesto: perché un nuovo regolamento?
Per oltre trent'anni il diritto europeo degli imballaggi è stato governato dalla Direttiva 94/62/CE, uno strumento che aveva mostrato progressivamente i propri limiti in termini di armonizzazione tra gli ordinamenti nazionali e di adeguatezza rispetto agli obiettivi dell'economia circolare. Il legislatore europeo ha scelto di intervenire in modo radicale, adottando il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 gennaio 2025.
La scelta dello strumento regolamentare — anziché direttivale — non è neutra: a differenza di una direttiva, il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro senza necessità di recepimento, eliminando le difformità attuative che avevano caratterizzato il precedente regime. Per le imprese italiane ciò significa che le norme europee sostituiscono ed integrano le disposizioni del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di imballaggi.
Ambito di applicazione
Il Regolamento si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale utilizzato (plastica, carta, vetro, metallo, legno, materiali compositi) e dall'origine (industriale, commerciale, domestica). La portata è dunque trasversale a qualsiasi settore economico che utilizzi imballaggi nel proprio ciclo produttivo o distributivo.
Sono soggetti agli obblighi del Regolamento tutti gli operatori economici della filiera: il fabbricante, il fornitore, l'importatore, il distributore, il rappresentante autorizzato, il distributore finale e il fornitore di servizi di logistica. Una responsabilità distribuita sull'intera catena del valore che impone verifiche puntuali su contratti e accordi commerciali.
Le principali novità normative
1. SOSTENIBILITÀ E RICICLABILITÀ
Il Regolamento stabilisce requisiti vincolanti di sostenibilità lungo l'intero ciclo di vita dell'imballaggio — dalla produzione all'uso fino alla gestione del rifiuto. Tra le prescrizioni più rilevanti figurano: l'obbligo di contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica (con percentuali progressive dal 2030 al 2040), i requisiti di riciclabilità, il divieto di utilizzo di PFAS e la limitazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.
2. RIDUZIONE DEGLI IMBALLAGGI E RIUTILIZZO
Il Regolamento fissa come obiettivo la riduzione del 15% pro capite dei rifiuti di imballaggio entro il 2040, promuovendo i modelli di riutilizzo e ricarica. È previsto il divieto progressivo di determinati imballaggi monouso — in particolare nel settore della ristorazione (HoReCa) — con decorrenza differenziata per tipologia di prodotto.
3. ETICHETTATURA ARMONIZZATA
Viene introdotto un sistema di etichettatura uniforme in tutta l'Unione Europea per indicare le modalità di corretto smaltimento. L'obiettivo è semplificare la raccolta differenziata e garantire trasparenza ai consumatori. Le aziende dovranno rivedere le proprie confezioni per renderle conformi ai nuovi standard grafici e informativi.
4. RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE (EPR)
Il principio della Responsabilità Estesa del Produttore viene significativamente rafforzato: i produttori saranno responsabili anche della fase di fine vita degli imballaggi immessi sul mercato, con obbligo di assicurare raccolta differenziata, cernita e riciclaggio attraverso strutture consolidate. È prevista la modulazione dei contributi finanziari in funzione del livello di sostenibilità dell'imballaggio.
Entro il 2029 dovranno essere istituiti sistemi di restituzione dei depositi (DRS — Deposit Return Systems) per i contenitori monouso in plastica e metallo destinati alle bevande, salvo che gli Stati membri non dimostrino già elevati tassi di raccolta differenziata.
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La nuova struttura della responsabilità documentale
Il profilo di maggiore rilevanza pratica per le imprese riguarda la responsabilità documentale. Per la prima volta, chi confeziona e immette sul mercato prodotti imballati è direttamente obbligato a predisporre un fascicolo tecnico e una dichiarazione di conformità per l'imballaggio stesso — anche qualora l'imballaggio sia stato acquistato da un fornitore terzo.
L'art. 3 del Regolamento definisce il "fabbricante" dell'imballaggio come la persona fisica o giuridica che lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale. Analogamente, importatori e distributori che appongano il proprio nome o marchio su imballaggi già immessi sul mercato, ovvero ne modifichino le caratteristiche in modo da condizionarne la conformità, assumono la qualifica di fabbricante e le conseguenti responsabilità.
⚠ ATTENZIONE: I VECCHI FASCICOLI TECNICI NON SONO PIÙ VALIDI
Il Regolamento (UE) 2025/40 non aggiorna la Direttiva 94/62/CE: la sostituisce integralmente a decorrere dal 12 agosto 2026. La conformità alla vecchia direttiva non garantisce la conformità al nuovo Regolamento.
I fascicoli tecnici predisposti sotto il precedente regime normativo devono essere integralmente rifatti. Dal 12 agosto 2026 decadono le autodichiarazioni sinora valide: ogni imballaggio dovrà essere accompagnato da un dossier tecnico da esibirsi immediatamente a richiesta delle autorità competenti.
Le imprese che non avviano tempestivamente questo processo di revisione documentale si espongono a rischi sanzionatori rilevanti già dalla data di applicazione.
Le scadenze principali
11 FEBBRAIO 2025
Entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 gennaio 2025.
30 MARZO 2026
La Commissione europea pubblica un documento di orientamento e un documento di FAQ per agevolare l'attuazione del Regolamento da parte degli operatori economici.
12 AGOSTO 2026 (SCADENZA IMMINENTE)
Applicazione generale del Regolamento. Da questa data, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'UE devono essere conformi al nuovo quadro normativo. Obbligo di fascicolo tecnico e dichiarazione di conformità. Decadenza delle autodichiarazioni fondate sulla Direttiva 94/62/CE.
DAL 2030
Divieto effettivo di specifici imballaggi monouso (settore HoReCa e cosmetico). Obbligo di contenuto minimo di plastica riciclata. Divieto dei flaconi monodose in hotel. Istituzione dei sistemi DRS per contenitori monouso.
ENTRO IL 2040
Riduzione del 15% pro capite dei rifiuti di imballaggio. Raggiungimento degli obiettivi massimi di contenuto riciclato nella plastica. Contributo alla neutralità climatica prevista dal Regolamento (UE) 2021/1119 entro il 2050.
12 FEBBRAIO 2029
Applicazione dell'art. 67, par. 5, in materia di sistemi di raccolta e restituzione dei depositi (DRS).
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AREA DI INTERVENTO |
ADEMPIMENTO RICHIESTO |
ENTRO QUANDO |
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Documentazione tecnica |
Predisposizione del fascicolo tecnico e della dichiarazione di conformità per ogni imballaggio |
12 agosto 2026 |
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Etichettatura |
Adeguamento delle etichette agli standard armonizzati UE per il corretto smaltimento |
12 agosto 2026 |
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Sostanze pericolose |
Eliminazione dei PFAS e riduzione di metalli pesanti (Pb, Cd, Hg, Cr VI) dagli imballaggi |
12 agosto 2026 |
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Contenuto riciclato |
Introduzione di percentuali minime di plastica riciclata negli imballaggi |
Dal 2030 |
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Monouso HoReCa |
Sostituzione degli imballaggi monouso vietati con alternative riutilizzabili o compostabili |
Dal 2030 |
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EPR / Sistemi di gestione |
Adesione o aggiornamento ai sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore |
12 agosto 2026 e segg. |
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Contratti di filiera |
Revisione dei contratti con fornitori, distributori e gestori di rifiuti per allocare correttamente le responsabilità |
Urgente |
Le implicazioni giuridiche per le imprese italiane
L'immediata applicabilità del Regolamento negli ordinamenti nazionali produce conseguenze dirette sul piano del diritto interno. In Italia, la vigente normativa in materia di imballaggi, contenuta nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo II), dovrà essere letta in modo coordinato con il Regolamento, che prevale sulle disposizioni nazionali incompatibili.
Sul piano contrattuale, la revisione del Regolamento rende necessaria una verifica accurata dei contratti di fornitura e distribuzione: chi, nella filiera, è il "fabbricante" ai sensi del Regolamento? Le clausole di manleva e garanzia esistenti coprono le nuove ipotesi di responsabilità? I contratti con i gestori del fine vita degli imballaggi sono conformi agli obblighi EPR?
Sul piano sanzionatorio, gli Stati membri sono tenuti a stabilire le sanzioni applicabili alle violazioni del Regolamento, assicurandone effettività, proporzionalità e dissuasività. In Italia si attende il recepimento della disciplina sanzionatoria; nel frattempo si applicano le norme vigenti in materia di immissione in commercio di imballaggi non conformi.
Infine, va segnalato che la Commissione europea ha pubblicato il 30 marzo 2026 un documento di orientamento e un documento di FAQ per facilitare l'attuazione del Regolamento: strumenti interpretativi di grande utilità operativa, che tuttavia non hanno valore vincolante e non esimono le imprese dall'obbligo di adeguarsi al testo normativo.
Conclusioni
Il Regolamento (UE) 2025/40 rappresenta una trasformazione strutturale del quadro normativo europeo in materia di imballaggi, con impatto diretto e immediato su un'ampia platea di operatori economici. La scadenza del 12 agosto 2026 è vicina e le attività di adeguamento — revisione del parco imballaggi, predisposizione della documentazione tecnica, aggiornamento delle etichette, verifica dei contratti di filiera — richiedono tempi tecnici non comprimibili.
Le imprese che affrontano questo processo in modo strutturato e anticipato possono trasformare l'obbligo normativo in un'opportunità competitiva, distinguendosi sul mercato per affidabilità e sostenibilità. Al contrario, chi attende si espone a rischi reputazionali e sanzionatori significativi, nonché a possibili contestazioni contrattuali lungo la filiera.
Il presente articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale. Per una valutazione personalizzata della situazione della vostra impresa e per assistenza nell'adeguamento al Regolamento (UE) 2025/40, vi invitiamo a contattare il nostro Studio.
Questo articolo è stato redatto sulla base delle informazioni disponibili alla data di pubblicazione (giugno 2026). Il quadro normativo è in evoluzione; si raccomanda di verificare eventuali aggiornamenti legislativi e regolamentari successivi alla presente data. Il contenuto non costituisce parere legale né sostituisce la consulenza professionale.