a cura di
Dott.ssa Betelehem Comba, collaboratrice e consulente in materia di contrattualistica internazionale e diritto del lavoro presso Studio Legale Comba e Dott. Federico D'Imporzano, collaboratore e consulente in materia di contrattualistica internazionale presso Studio Legale Comba e mediatore civile e commerciale presso Aequitas ADR.
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Le clausole di forza maggiore nei contratti di acquisto internazionali
La clausola di forza maggiore è uno strumento fondamentale per gestire i rischi legati a eventi imprevisti e indipendenti dalla volontà delle parti. In ambito internazionale, consente — quando correttamente formulata — di sospendere o escludere la responsabilità contrattuale in caso di eventi straordinari. Tuttavia, l’efficacia della clausola dipende fortemente dal contesto contrattuale, dalla legge applicabile e dalla natura dell’evento.
Instabilità geopolitica e forza maggiore: il caso Iran
La recente escalation di tensioni in Iran ha generato timori concreti per la continuità delle forniture, l’accessibilità ai porti, il trasporto di merci e la sicurezza delle operazioni commerciali. Per gli acquirenti europei e italiani in particolare, l’interruzione o il ritardo delle consegne può sollevare la questione se il fornitore possa invocare la forza maggiore o se, viceversa, la si possa invocare in sede di inadempimento per bloccare gli effetti del contratto.
Quando si può invocare la forza maggiore in un contratto di acquisto?
La semplice instabilità politica non è, di per sé, sufficiente. È necessario che l’evento impedisca concretamente l’adempimento dell’obbligazione (ad esempio, la produzione, la spedizione o l’accesso alle materie prime), che non fosse prevedibile al momento della firma del contratto e che sia indipendente dal controllo della parte obbligata. La giurisprudenza e gli standard contrattuali internazionali (come i Principi UNIDROIT o la Convenzione di Vienna del 1980) richiedono un nesso causale diretto tra l’evento e l’impossibilità di eseguire.
Differenze tra i sistemi giuridici e attenzione alla legge applicabile
Il concetto di forza maggiore non è uniforme: il diritto francese, ad esempio, ha una lunga tradizione codificata in materia; l’inglese è più restrittivo e non riconosce automaticamente l’istituto, se non se previsto espressamente nel contratto. In presenza di una legge applicabile "neutrale", come quella svizzera o quella della Convenzione di Vienna, è essenziale verificare le condizioni e gli obblighi di notifica tempestiva. L’omessa comunicazione dell’impedimento può far perdere la possibilità di invocare la clausola.
Rinegoziazione, sospensione o risoluzione? Le opzioni contrattuali
Una clausola di forza maggiore ben strutturata non si limita a sospendere l’adempimento, ma prevede meccanismi di gestione dell’imprevisto: proroga dei termini, sospensione temporanea, eventuale rinegoziazione o facoltà di risoluzione se l’impedimento si protrae oltre una certa soglia. È utile prevedere anche un elenco non esaustivo di eventi (es. embargo, guerra, blocchi doganali), inclusa l’instabilità politica o il cambiamento normativo, per aumentare le possibilità di applicazione.
Cosa possono fare le aziende oggi ?
In un contesto di incertezza geopolitica come quello iraniano, è consigliabile rivedere i contratti in essere con fornitori della regione per verificare la presenza e la formulazione della clausola di forza maggiore. Per i nuovi contratti, è opportuno introdurre clausole che contemplino espressamente l’instabilità geopolitica e che fissino tempi, modalità e conseguenze dell’eventuale impedimento. Anche la gestione assicurativa dei rischi geopolitici, l’analisi delle alternative di approvvigionamento e il monitoraggio legale continuativo sono strumenti da non sottovalutare.