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INTERNAZIONALmente N. 3/2025 - Sezione Doganale

European Accessibility Act (EAA): Gli obblighi degli importatori

A cura di
Dott.ssa Maria Francesca Zaccara, Customs Law Consultant presso C.A.D. Mestieri S.r.l.

Abstract
L’European Accessibility Act (EAA) è una Direttiva che mira a creare un mercato unico europeo di prodotti e servizi parimenti accessibili alle persone con disabilità in tutti gli Stati membri. Questa normativa – di cui si vuole fornire una breve panoramica - prevede nuove responsabilità legali e operative per importatori, fabbricanti, distributori e fornitori di servizi: tuttavia, se applicata correttamente, può rappresentare un vantaggio strategico per il proprio business, estendendo il pubblico potenziale, rafforzando l’immagine aziendale e migliorando la visibilità online e l’esperienza dell’utente.

European Accessibility Act (EAA): Gli obblighi degli importatori.
La Direttiva (UE) n. 2019/882 - meglio nota come European Accessibility Act – è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 82/2022, entrato in vigore il 28 giugno 2025: si tratta di un intervento normativo di ampio respiro che punta a garantire pari accesso alle tecnologie e ai servizi digitali per le persone con disabilità, che può rappresentare un’opportunità per chi si avvale di servizi di e-commerce per la propria attività.

Il Decreto si applica a una vasta gamma di prodotti tecnologici e di servizi digitali, con alcune eccezioni (es. archivi storici, contenuti di terzi non direttamente gestibili, mappe interattive). Restano esonerate dagli obblighi relativi ai servizi (non ai prodotti) le microimprese con meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro. Può essere tuttavia invocata una esenzione in casi debitamente giustificati e documentati, da valutare compatibilmente con i criteri di proporzionalità della norma.

I prodotti devono essere progettati e realizzati in modo da ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità e devono essere accompagnati, se possibile mediante indicazione al loro interno o su di essi, da informazioni accessibili sul loro funzionamento e sulle loro caratteristiche di accessibilità.

L’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID è stata designata come Autorità di vigilanza competente in merito al rispetto dei requisiti di accessibilità che devono possedere alcuni servizi previsti dalla normativa ed ha creato delle Linee Guida applicabili a siti web e app mobile, servizi bancari, e-commerce, e-book, terminali self-service (come bancomat e biglietterie automatiche), dispositivi hardware e software con interfaccia utente (come smartphone, tablet e PC), documenti elettronici (come i PDF accessibili), oltre alle tecnologie assistive come, per esempio, lettori di schermo e tastiere alternative.

La normativa italiana definisce le persone con disabilità come “chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”.

L’Art. 8 del Decreto chiarisce che chi importa prodotti da Paesi terzi è tenuto a garantire che questi siano conformi ai requisiti di accessibilità previsti dall’Art. 3 e dall’Allegato I del Decreto.

Tra gli obblighi principali degli importatori ricordiamo:

  • Verifica preliminare: L'importatore verifica che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità, assicura che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta dall'Allegato III e che il fabbricante abbia rispettato gli obblighi previsti a suo carico.
  • Monitoraggio: L'importatore garantisce che, fino a quando prodotto è sotto la propria responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili.
  • Gestione del rischio: L'importatore, se ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità, ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza competente e non immette il prodotto sul mercato finchè esso non sia stato reso conforme. L'importatore che accerti, ovvero abbia motivo di ritenere, che un prodotto che ha immesso sul mercato non è conforme ai requisiti di accessibilità, adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o per ritirarlo.
  • Collaborazione con le autorità: L'importatore ha l'obbligo di fornire, su richiesta, al Ministero dello sviluppo economico ovvero alle autorità nazionali competenti degli Stati membri, le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità del prodotto, nella lingua italiana ovvero in inglese. L'importatore ha inoltre l'obbligo di cooperare, su richiesta, all'attuazione delle iniziative assunte dal Ministero ovvero dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri per eliminare la non conformità ai requisiti di accessibilità applicabili ai prodotti che ha immesso sul mercato.
  • Conservazione documenti: L'importatore tiene una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato e provvede affinchè, su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tale autorità.
  • Registro prodotti non conformi: Qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, l'importatore informa immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a eventuali misure correttive adottate. In tali casi, l'importatore tiene un registro dei prodotti che non sono conformi ai requisiti di accessibilità applicabili e dei relativi reclami.
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per gli operatori economici da 5.000 a 40.000 Euro, in relazione alla gravità della violazione, al numero di utenti coinvolti e all’estensione della non conformità. Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di  Autorità di vigilanza del mercato per i prodotti coinvolti è incaricato del monitoraggio e può ordinarne il ritiro dal mercato in caso di inosservanza.





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