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INTERNAZIONALmente N. 2/2025 - Sezione Doganale

CBAM: Un Glossario aggiornato

A cura di
Dott. Franco Mestieri, Doganalista presso C.A.D. Mestieri S.r.l. e Dott.ssa Maria Francesca Zaccara, Customs Law Consultant presso C.A.D. Mestieri S.r.l.

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Fino a quando in molti Paesi terzi prevarranno politiche sull’inquinamento climatico - specie in relazione alle emissioni di gas ad effetto serra - meno rigorose rispetto a quelle adottate dall’Unione Europea, quest’ultima ha individuato l’elemento cardine per motivare l’introduzione del CBAM nel rischio della c.d. "rilocalizzazione delle emissioni di carbonio", che si verifica quando le imprese con sede nell'UE trasferiscono la produzione ad alta intensità di carbonio all'estero.

 
Tramite il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere, l’UE intende incoraggiare una produzione industriale più pulita nei Paesi terzi fissando un “prezzo equo” al carbonio emesso durante la produzione di beni ad alta intensità di carbonio all’estero poi importati nell'UE. Tale Meccanismo sta evolvendo ed è il momento per le imprese di comprenderlo e prepararsi a gestirlo, così da cogliere le opportunità offerte da un mercato globale più sostenibile.

 
  • FONTI NORMATIVE: In ambito unionale ricordiamo il Regolamento (UE) n. 2023/956 che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1773 riguardante gli obblighi di comunicazione durante il periodo transitorio, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/3210 riguardante il registro CBAM, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/486 riguardante le condizioni e le procedure relative allo status di dichiarante CBAM autorizzato.
  • PRODOTTI CBAM: Attualmente sono soggetti al CBAM le importazioni di determinati beni ad alta intensità di carbonio elencati nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 2023/956, nello specifico cemento, ferro, acciaio, ghisa, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno, nonché i prodotti trasformati nell’UE (c.d. prodotti compensatori) a partire da merci soggette al CBAM che siano state importate nell’UE in regime di perfezionamento attivo.
  • PERIODO TRANSITORIO: Intercorrente tra il 01.10.2023 e il 31.12.2025, prevede un obbligo di comunicazione di una relazione trimestrale relativa al volume di emissioni di gas a effetto serra incorporate durante la produzione.
  • PERIODO DEFINITIVO: Questa fase prenderà avvio dal 01.01.2026, introducendo l’obbligo di qualifica di dichiarante CBAM autorizzato per l’importazione di prodotti CBAM, la presentazione di una relazione annuale e un meccanismo di acquisto e restituzione dei certificati CBAM (quest’ultimo forse verrà parzialmente posticipato al 2027).
  • CERTIFICATI CBAM: Si tratta di certificati in formato elettronico corrispondenti a una tonnellata di emissioni incorporate nelle merci che i dichiaranti CBAM autorizzati dovranno acquistare in misura pari al quantitativo di emissioni incorporate nelle merci importate.
  • DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO: Acquisire tale qualifica è indispensabile per poter importare nell’UE i prodotti soggetti al CBAM dal 1° gennaio 2026 e, per ottenerla, dal 28 marzo 2025 è possibile inoltrare la richiesta online tramite il Registro CBAM all’autorità competente di riferimento, che in Italia è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Le tempistiche sono stringenti, in quanto l’autorità ha 120 giorni per valutare la domanda e può estendere il termine di altri 30 giorni qualora richieda informazioni aggiuntive.
  • EMISSIONI DIRETTE: Le emissioni derivanti dai processi di una produzione di una merce, comprese le emissioni derivanti dalla produzione di riscaldamento e raffreddamento consumate durante i processi di produzione, indipendentemente dal luogo di produzione del riscaldamento.
  • EMISSIONI EFFETTIVE: Le emissioni calcolate sulla base dei dati primari derivanti dai processi di produzione delle merci e dalla produzione di energia elettrica consumata durante tali processi.
  • EMISSIONI INCORPORATE: Le emissioni dirette rilasciate durante la produzione di merci e le emissioni indirette derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione.
  • EMISSIONI INDIRETTE: Le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione delle merci, indipendentemente dal luogo di produzione dell’energia elettrica consumata.
  • CBAM SELF ASSESSMENT TOOL: Per facilitare l'attuazione del CBAM durante il periodo transitorio, la Commissione ha sviluppato uno strumento di autovalutazione CBAM per gli importatori nell'UE, in cui sono specificate le informazioni da rendicontare e i dati da richiedere ai fornitori. Ricordiamo che in assenza di dati precisi è necessario dimostrare di aver compiuto la dovuta diligenza presentando i solleciti effettuati ai rispettivi fornitori, anche sulla base di numerosi manuali, guide, video, template, documenti e FAQ utili ad adempiere agli obblighi previsti scaricabili dalla pagina ufficiale sul sito della Commissione europea.
 
BONUS
  • GREEN DEAL EUROPEO: Pubblicazione in cui l’Unione europea stabilisce un programma di obiettivi aventi lo scopo di proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’UE nonché la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze.
  • NZIA: Il Net-Zero Industry Act è un'iniziativa legislativa dell’Unione Europea che mira ad aumentare la produzione di tecnologie pulite nell'UE, sostenendo in particolare le tecnologie strategiche a zero emissioni nette disponibili in commercio e con un buon potenziale di rapida implementazione. Un’occasione per molte aziende di valutare i futuri investimenti.
  • PACCHETTO OMNIBUS: Si tratta di un insieme di misure legislative proposte dall’UE allo scopo di semplificare l’applicazione delle principali normative in materia di sostenibilità (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism, CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive,  CSDDD - Corporate Sustainability Due Diligence Directive, tassonomia UE, programmi di investimento europei) così da ridurre gli oneri amministrativo-burocratici soprattutto per le piccole-medie imprese senza compromettere gli obiettivi di sostenibilità dell'UE. Tra queste semplificazioni ricordiamo la nuova soglia minima di 50 tonnellate di massa annue – in sostituzione del criterio delle singole spedizioni di valore inferiore a €150 - al di sotto della quale le imprese saranno esentate dal rispetto degli obblighi previsti dal CBAM.
  • WTO: Nonostante il CBAM sia dichiaratamente concepito per essere compatibile con le norme della World Trade Organization, la Russia ha avviato una controversia in sede di WTO sull'adeguamento del carbonio alle frontiere e sullo scambio di quote di emissione dell'UE, sostenendo che le misure siano incoerenti con gli obblighi dell'UE ai sensi di varie disposizioni dell'Accordo Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio (GATT) del 1994.
 
 




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